È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ed è in vigore da mercoledì 10 agosto il decreto Aiuti bis (dl 115/2022) dal titolo “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali”.
Il provvedimento era stato approvato dal Consiglio dei ministri il 4 agosto; ora passerà al Senato per seguire il suo iter di conversione in legge.
Nel decreto ci sono diverse misure in campo energetico, tra cui: proroga a tutto il 2022 degli sconti sulle bollette energetiche (azzeramento oneri generali nel settore elettrico, riduzione Iva sul gas), rafforzamento del bonus sociale per elettricità e gas nel quarto trimestre, sospensione delle modifiche unilaterali ai contratti di fornitura, proroga dello sconto sulle accise dei carburanti fino al 20 settembre.
Senza dimenticare la proroga al 30 giugno 2023 della norma sugli extra-profitti delle rinnovabili (art. 11), introdotta dal decreto Sostegni ter.
Di seguito il riepilogo delle iniziative più importanti.
Un punto controverso (art. 3) è la sospensione fino al 30 aprile 2023 di ogni eventuale clausola contrattuale, nei contratti di fornitura luce e gas, che consente alle imprese di vendita di modificare in modo unilaterale le condizioni generali relative alla definizione del prezzo.
Le associazioni del settore, infatti, come Aiget e Utilitalia, ritengono che tale norma aumenta il rischio di mandare in fallimento molte imprese di vendita.
Ricordiamo che la stessa Arera, nella sua recente segnalazione a Parlamento e Governo sulla crisi energetica, ha sottolineato un rischio crescente di default per i venditori, soprattutto in riferimento al settore gas, a causa delle difficoltà a reperire sul mercato i volumi di gas necessari a coprire la domanda nei prossimi mesi.
Queste le altre misure del decreto Aiuti bis:
- art. 1 – rafforzamento del bonus sociale elettricità e gas (con risorse complessive pari a 2,4 miliardi di euro) anche per il quarto trimestre 2022 per i clienti domestici in condizioni economiche svantaggiate e in gravi condizioni di salute, applicando il limite Isee di 12.000 euro previsto dal dl Energia 21/2022;
- art. 2 – dal 1° gennaio 2023, ai clienti vulnerabili, le imprese di vendita sono tenute a offrire la fornitura di gas naturale a un prezzo che rifletta il costo effettivo di approvvigionamento nel mercato all’ingrosso, i costi efficienti del servizio di commercializzazione e le condizioni contrattuali e di qualità del servizio, così come definiti dall’Autorità di regolazione (Arera);
- art. 4 – azzeramento degli oneri generali di sistema nel settore elettrico per tutte le utenze anche nel quarto trimestre 2022;
- art. 5 – riduzione Iva al 5% nel settore gas anche nel quarto trimestre 2022; inoltre, Arera manterrà invariate le aliquote relative agli oneri generali di sistema, in vigore nel terzo trimestre 2022.
- art. 6 – prevista la proroga dei crediti di imposta alle imprese per gli acquisti di energia elettrica e gas relativi al terzo trimestre 2022 con il seguente schema:
25% a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica;
25% a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (per usi diversi da quelli termoelettrici);
15% a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di energia, dotate di contatori elettrici di potenza pari o superiore a 16,5 kW;
25% a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas (per usi diversi da quelli termoelettrici).
Il decreto poi estende fino al 20 settembre (art. 8) i tagli fiscali su benzina, diesel, gpl e metano in scadenza il prossimo 21 agosto.
Fonte articolo: on-line blog qualenergia.it