Fotovoltaico, ecco il decreto per il modello unico fino a 200 kW, pubblicazione “a giorni”

Il provvedimento attuativo della semplificazione introdotta con il decreto “Energia”, 17/2022, è stato firmato dal ministro e dovrebbe essere pubblicato a breve. Testo e allegati.

Tra le tante novità per il fotovoltaico introdotte dal cosiddetto decreto Energia convertito in legge lo scorso aprile (decreto 17/2022), si estende il campo di applicazione del modello unico semplificato per la comunicazione dell’installazione di piccoli impianti fotovoltaici sui tetti degli edifici agli impianti fino a 200 kW, realizzati in edilizia libera (art 10).

Dopo circa 4 mesi di attesa, la semplificazione sta per divenire operativa, dato che il relativo decreto attuativo è stato firmato lo scorso primo agosto dal ministro della Transizione ecologica Cingolani (testo e allegati in basso) e, ci informano fonti ben informate, sarà pubblicato “a giorni” sul sito del MiSE, per entrare in vigore il giorno successivo.

In base al D.Lgs 199 che ha recepito la direttiva Red II, il modello unico era finora si può usare solo per gli impianti fino a 50 kW. Il nuovo decreto appunto “definisce le condizioni e le modalità per l’applicazione del modello unico semplificato agli impianti solari fotovoltaici su edifici o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, nonché nelle relative pertinenze, di potenza nominale complessiva fino a 200 kW, realizzati ai sensi dell’articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28”.

Il nuovo Modello unico potrà essere utilizzato per la realizzazione, la modifica, il potenziamento, la connessione e l’esercizio degli impianti che presentino tutte le seguenti caratteristiche:

  1. Ubicati presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi e per i quali siano necessari interventi di realizzazione, modifica o sostituzione a regola d’arte dell’impianto per la connessione del gestore di rete eseguiti attraverso lavori semplici;
  2. Aventi potenza nominale non superiore a 200 kW (tale soglia è determinata dal minor valore tra la somma delle singole potenze nominali di ciascun modulo fotovoltaico misurate alle condizioni Stc – Standard Test Condition e la potenza nominale del gruppo di conversione cc/aa);
  3. Per i quali sia richiesto il ritiro dell’energia elettrica da parte del Gse, ivi incluso il ritiro dedicato, ovvero si opti per la cessione a mercato dell’energia elettrica mediante la sottoscrizione di un contratto di dispacciamento con una controparte diversa dal Gse.

Sono esclusi dall’ambito di applicazione gli impianti installati in aree o su immobili ed aree di notevole interesse pubblico (di cui all’articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), tranne che per quelli di che compongono “un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale”, centri storici inclusi (lettera c) del comma citato) per i quali si potrà usare il modello unico a condizione che i pannelli siano integrati nelle coperture e non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici ovvero nel caso in cui i manti delle coperture siano realizzati in materiali della tradizione locale.

Il soggetto richiedente dovrà compilare e trasmette in via informatica il Modello al gestore di rete competente. Quest’ultimo, secondo modalità definite da Arera, verifica che la domanda sia compatibile con le condizioni previste e che per l’impianto siano previsti lavori semplici per la connessione, come definiti nel Tica.

In caso di esito positivo delle verifiche la presentazione della parte I del Modello unico comporta l’avvio automatico dell’iter di connessione e non è prevista l’emissione del preventivo. Terminati i lavori, il soggetto richiedente trasmette la parte II del Modello.

Fonte Articolo: on-line magazine QualEnergia.it

Il decreto e gli allegati

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Accetto la Privacy Policy

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.ventisrl.it/wp-content/uploads/2021/04/header-custom.jpg);background-size: cover;background-position: center center;background-attachment: scroll;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}