Piano Transizione 5.0: c’è un testo ufficiale

C’è ora un testo ufficiale per il Piano transizione 5.0, cioè i nuovi crediti d’imposta per gli investimenti delle imprese in rinnovabili ed efficienza energetica nel 2024-2025, misura del Pnrr, capitolo REPowerEU, che vale 6,3 miliardi di euro.

Il Piano Transizione 5.0 è delineato all’articolo 38 del provvedimento pubblicato: vediamo in sintesi cosa prevede.

Beneficiari

Possono beneficiare del Piano 5.0 tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e le organizzazioni stabili di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale.

Oltre ai soliti limiti su società in fallimento, per avere l’incentivo va dimostrato il rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e l’adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Gli investimenti ammessi devono essere fatti negli anni 2024 e 2025 in strutture produttive in Italia.

Interventi ammessi

Sono incentivabili le spese per beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa, di cui all’ allegato A e allegato B annessi alla legge 11 dicembre 2016, e che siano interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, a condizione che portino a una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva di almeno il 3% o, in alternativa, di almeno il 5% se si considerano solo i processi interessati.

Agevolabili poi gli impianti per autoproduzione di energia da rinnovabili destinata all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.

Accedono al credito anche le spese per la formazione, nel limite del 10% del totale dell’investimento e in ogni caso fino a un massimo di 300 mila euro.

Moduli fotovoltaici e maggiorazione

Con riferimento ai moduli FV, sono incentivati solo quelli censiti dal nuovo registro creato con il dl Energia 181/2023 (articolo 12, comma 1) per i moduli Made in Eu ad alta efficienza.

Il registro, ricordiamo, prevede tre categorie: moduli prodotti in Unione europea con efficienza a livello di modulo almeno al 21,5%; moduli prodotti in Ue con un’efficienza a livello di cella almeno al 23,5%; moduli made in Ue composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell’Ue con un’efficienza di cella almeno al 24% (categoria questa che come abbiamo scritto sembra fatta su misura per i moduli di Enel-3Sun).

Ai fini del credito d’imposta disposto dal piano Transizione 5.0, i moduli delle ultime due categorie avranno un premio maggiorato: concorrono infatti a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari, rispettivamente, al 120% e 140% del loro costo.

Le esclusioni DNSH

Trattandosi di fondi Pnrr, la misura sottostà al principio principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente (DNSH) del regolamento (UE) n. 852/2020.

Non sono dunque agevolabili gli investimenti destinati ad attività direttamente connesse ai combustibili fossili o ad attività nell’ambito del sistema EU ETS che generano emissioni oltre ai parametri di riferimento.

Esclude anche le attività connesse alle discariche, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico e quelle che producono “un’elevata dose” di rifiuti speciali pericolosi di cui al regolamento (UE) n. 1357/2014.

Non ammessi anche gli investimenti legati a beni gratuitamente devolvibili delle imprese in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Le percentuali incentivate

Il credito d’imposta è riconosciuto:

al 35% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

al 15% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;

al 5% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro.

Il limite massimo di costi ammissibili è di 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.

Ci sono poi le seguenti maggiorazioni:

il credito sale di cinque punti percentuali, quindi al 40%, 20% e 10%, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva superiore al 6% o, in alternativa, di riduzione dei consumi dei processi interessati dall’investimento superiore al 10%;

se il taglio dei consumi è oltre il 10% per lo stabilimento o oltre il 15% per i processi interessati, le aliquote dello sgravio crescono ancora: al 45% per investimenti fino a 2,5 milioni, 25% fino a 10 milioni e 15% oltre quella soglia.

La riduzione dei consumi deve essere certificata e per le piccole e medie imprese a questo scopo è riconosciuto un aumento del credito d’imposta fino a 10.000 euro.

Cumulabilità

Il credito d’imposta Transizione 5.0 sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione: non può essere ceduto o trasferito neanche all’interno del consolidato fiscale, si legge nella bozza.

L’incentivo non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con altre agevolazioni finanziate con fondi europei e con il credito d’imposta per investimenti in beni nuovi strumentali di cui all’articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché con il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica di cui all’articolo 16, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 1.

Per le altre agevolazioni, invece, il nuovo credito d’imposta sarà cumulabile, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto, tenuto conto anche che l’agevolazione non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive.

Il nostro Team è sempre a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e studi di fattibilità per la Vs Azienda

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